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PRISMA 1 E PRISMA 2

  • Immagine del redattore: Antonio
    Antonio
  • 7 giu
  • Tempo di lettura: 7 min
Due procedimenti, due esiti
Il nodo irrisolto: il dolo specifico nei reati societari

C’è un punto, nella vicenda Prisma, che nessuno ha davvero il coraggio di guardare in faccia. Non è un dettaglio tecnico, né una sfumatura contabile: è l’essenza stessa dei reati contestati. Perché nei reati societari, a differenza di quanto si racconta nei talk show, non basta un metodo, non basta una prassi, non basta nemmeno un sospetto. Serve il dolo. E non un dolo qualunque: il dolo specifico, quello che deve essere dimostrato per ogni singolo esercizio, come se ogni bilancio fosse un mondo a sé, un fatto autonomo, un universo giuridico che nasce e muore in dodici mesi.

Il paradosso della continuità: il metodo non fa il reato

È qui che la narrazione pubblica si inceppa, e che la vicenda giudiziaria si complica. Perché se è vero che la Juventus ha utilizzato criteri contabili costanti nel tempo, è altrettanto vero che la continuità di un metodo non basta per sostenere un’accusa penale. Ma, allo stesso modo, non basta nemmeno per escluderla. È un paradosso solo apparente: la legge non ragiona per analogie, non presume la colpa per inerzia, non costruisce il dolo per trascinamento. Ogni anno è un processo a sé. Ogni esercizio richiede la prova di un’intenzione fraudolenta propria, distinta, autonoma. E questa prova, nel caso Juventus, non era affatto scontata.

L'ordinanza Morello: il contesto pandemico e la mancanza di reiterazione

Lo aveva già scritto, con una chiarezza che oggi appare quasi profetica, il GIP Ludovico Morello di Torino, quando respinse le misure cautelari richieste per Andrea Agnelli. In quell’ordinanza, che molti hanno dimenticato troppo in fretta, Morello riconosceva l’illiceità delle manovre stipendi del 2020 e del 2021, ma le collocava in un contesto preciso, quasi fotografico: la pandemia. Un periodo eccezionale, irripetibile, che giustificava — sul piano logico, non su quello giuridico — la natura emergenziale di quelle scelte. E soprattutto, Morello scriveva una frase che oggi pesa come un macigno: “non è emerso l’utilizzo di analoghi o anche solo similari meccanismi di artificio contabile in epoca successiva al 2021”. Tradotto: non c’è continuità criminosa. Non c’è reiterazione. Non c’è un sistema che prosegue. Se il dolo c’è stato, è stato episodico, non strutturale.

Il passaggio a Roma: dalla convinzione giuridica alla modalità notarile

È qui che la storia prende una piega inattesa. Perché mentre Torino si avviava verso la richiesta di rinvio a giudizio, esplode il tema dell’incompatibilità. Il fascicolo passa a Roma. E in quel passaggio, apparentemente tecnico, si consuma il vero snodo della vicenda. Perché in teoria la Procura di Roma avrebbe dovuto rifare tutto: rivalutare le prove, riascoltare i testimoni, rileggere le intercettazioni, verificare il dolo specifico per ogni esercizio. In pratica, non aveva né il tempo, né le risorse, né — diciamolo — la volontà di smontare due anni di lavoro di un’altra procura. Il caso era mediatico, la prescrizione incombeva, la richiesta di rinvio a giudizio era già stata formulata. E così Roma entra in quella modalità che nessuno ammette ma tutti conoscono: la modalità notarile. Non perché convinta dell’impianto torinese, ma perché impossibilitata a rifarlo da zero. Conferma la richiesta e rimanda la palla al GUP. È un atto di continuità istituzionale, non di convinzione giuridica.

Il patteggiamento: una scelta razionale, non un'ammissione

A quel punto, per gli imputati, la partita cambia e probabilmente, peggiora. Perché se il fascicolo fosse rimasto a Torino il GUP avrebbe dovuto valutare il dolo specifico anno per anno, avrebbe dovuto confrontarsi con l’ordinanza Morello e quindi avrebbe dovuto considerare che il contesto pandemico è cessato e la mancanza di reiterazione, avrebbe dovuto valutare la complessità tecnica dei principi contabili. E il rinvio a giudizio non era affatto garantito. Con il passaggio del fascicolo a Roma, invece, il GUP romano diventa il primo vero giudice del merito ma senza aver visto nascere l’indagine, senza aver assistito alla costruzione dell’impianto probatorio, senza aver percepito le sfumature che solo chi istruisce un fascicolo conosce davvero. E attivata la “modalità notarile”, il rischio di un processo pieno diventa concreto. Paratici perde un’opportunità lavorativa proprio a causa del procedimento ancora pendente: un segnale che pesa più di qualunque avviso di garanzia. Gli altri capiscono che il processo sarebbe stato lungo, costoso, imprevedibile. E il patteggiamento, in quel contesto, non diventa allora un’ammissione, ma na scelta razionale. Una chiusura strategica. Un modo per sottrarsi a un meccanismo che, dopo il passaggio a Roma, non era più nelle loro mani.

Prisma II: un fascicolo nato per obbligo, chiuso per mancanza di prove

E poi c’è Prisma II. Un fascicolo che nasce non da una convinzione, ma da un obbligo. Torino, nel trasmettere gli atti, segnala che la condotta “sembra proseguire” nel bilancio 2022. È una notitia criminis, e Roma non può ignorarla. Ma quando lo apre, scopre che non c’è nulla: nessuna intercettazione, nessuna scrittura privata, nessuna mail compromettente, nessun elemento di dolo specifico riferibile al 2022. Il bilancio è già stato “ripulito”, i dirigenti sono usciti, il contesto pandemico è finito. E così Prisma II si chiude dove doveva chiudersi: in archiviazione. Non perché Roma “assolve” il metodo contabile, ma perché non ha elementi per sostenere un’accusa penale autonoma. La continuità del metodo non basta. Né per condannare, né per assolvere. È la prova del dolo che fa la differenza. E nel 2022, quella prova non c’era.

Lo stesso metodo, reati diversi: perché Prisma I prosegue e Prisma II si ferma

Ed è proprio qui che si innesta l’obiezione più insistente, quella che rimbalza nei bar, nei forum, nei social: “Se i principi contabili erano gli stessi, perché in un caso il procedimento è andato avanti e nella sua costola invece si è fermato?”

La risposta è semplice solo in apparenza. Perché un metodo contabile può essere identico, ma un reato non lo è mai. Torino aveva intercettazioni, scritture private, mail interne, fogli Excel, testimonianze: un impianto probatorio che permetteva — almeno in astratto — di sostenere che nel 2020 e nel 2021 ci fosse un’intenzione fraudolenta, un fine ulteriore, un disegno. Roma, invece, non aveva nulla di tutto questo. Non perché fosse più indulgente, ma perché nel 2022 quei materiali non esistevano più. Il contesto pandemico era finito, i dirigenti erano usciti, le manovre stipendi non si erano ripetute, e il bilancio era stato “ripulito”. La continuità del metodo contabile non basta per sostenere un’accusa penale, ma — ed è qui il punto — non basta nemmeno per escluderla. Per questo Roma ha dovuto aprire un fascicolo, ma non ha potuto portarlo avanti. Non perché il principio contabile fosse diverso, ma perché era diverso il mondo probatorio che gli stava intorno. In altre parole: non è il metodo che fa il reato, è il dolo. E il dolo, nel 2022, non c’era. O meglio: non c’erano elementi per dimostrarlo. E in diritto penale, ciò che non si può dimostrare, non esiste.

L'equivoco della condanna sportiva: Prisma I e Prisma II non sono la stessa cosa

C’è poi un secondo equivoco, ancora più radicato, che merita di essere sciolto. L’idea che l’archiviazione del fascicolo romano renda in qualche modo illegittima la condanna sportiva inflitta alla Juventus. È un ragionamento seducente, perché sembra logico: se il metodo contabile è lo stesso, e se Roma ha archiviato, allora anche la giustizia sportiva avrebbe dovuto fermarsi. Ma è un sillogismo che si regge su un presupposto sbagliato: Prisma II non è la base della condanna sportiva. Prisma I sì.

La giustizia sportiva ha giudicato fatti, condotte e documenti che appartengono al primo fascicolo torinese, quello istruito da Santoriello e dai suoi colleghi, quello che conteneva intercettazioni, scritture private, mail interne, fogli Excel, testimonianze, e che si è chiuso — in sede penale — con un patteggiamento. È su quel materiale che la Corte Federale d’Appello ha costruito la sua decisione. È su quelle condotte, su quegli anni, su quelle manovre stipendi e su quelle partnership che si è pronunciata. Non sul bilancio 2022. Non sul fascicolo romano. Non su Prisma II.

Due giustizie, due linguaggi: il dolo penale e la tutela sportiva della competizione

E qui sta la differenza che molti non vedono. Prisma II nasce perché Torino, nel trasmettere gli atti, segnala che la condotta “sembra proseguire” nel bilancio 2022. È una notitia criminis, e Roma deve aprire un fascicolo. Ma quando lo apre, scopre che non c’è nulla: nessuna intercettazione, nessuna scrittura privata, nessuna mail compromettente, nessun elemento di dolo specifico riferibile al 2022. È un fascicolo che nasce per obbligo e muore per mancanza di prove. Ma non ha nulla a che vedere con i fatti che la giustizia sportiva ha giudicato.

La giustizia sportiva, infatti, non richiede la prova del dolo specifico. Non deve dimostrare un fine ulteriore, non deve ricostruire un’intenzione fraudolenta, non deve provare un reato. Le basta — e questo è il suo statuto — la idoneità della condotta a ledere la regolarità della competizione. È un criterio diverso, più ampio, più anticipatorio, che tutela non solo il risultato, ma la percezione di equità. Per questo, nella giustizia sportiva, il tentativo è già illecito, la potenzialità è già rilevante, il pericolo è già sufficiente. Abbiamo già discusso nel merito di quella condanna, qui quello che preme è sottolineare come la condanna sportiva si regga su Prisma I, non su Prisma II.

Pensare che l’archiviazione del fascicolo romano possa “cancellare” la condanna sportiva significa confondere due piani che non comunicano: quello penale, che richiede la prova del dolo specifico anno per anno, e quello sportivo, che valuta la lesione (o il rischio di lesione) della lealtà competitiva. Prisma II non assolve la Juventus. Semplicemente, non aveva materia per andare avanti. Prisma I, invece, aveva un impianto probatorio che la giustizia sportiva ha ritenuto sufficiente per applicare le sue regole, che non sono quelle del codice penale.

Conclusione: strade che non si incrociano

Alla fine, la domanda “perché Roma archivia e la giustizia sportiva condanna?” ha una risposta più semplice di quanto sembri: perché non stanno parlando della stessa cosa. Non parlano degli stessi anni, non parlano delle stesse prove, non parlano degli stessi criteri. E soprattutto, non parlano con lo stesso linguaggio. La giustizia penale cerca il dolo. Quella sportiva cerca la tutela della competizione. E in questo caso, le loro strade non si incrociano. Nemmeno per sbaglio.

 
 
 

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