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Plusvalenze e illecito sportivo: il problema di un vantaggio competitivo che non si vede

  • Immagine del redattore: Antonio
    Antonio
  • 23 apr
  • Tempo di lettura: 8 min


Se il vantaggio non è dimostrabile, la sanzione rischia di trasformarsi in una valutazione etica della gestione aziendale


Negli ultimi anni il dibattito sulle plusvalenze ha dominato il racconto pubblico del calcio italiano. Spesso con toni emotivi, talvolta con interpretazioni giuridiche forzate, quasi sempre senza un’analisi sistemica dei dati.

Nel caso della Juventus, le sanzioni del 2023 sono state giustificate richiamando l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva - lealtà, correttezza, probità - sostenendo che non fosse punibile la singola operazione, ma un comportamento complessivo illecito. Non la plusvalenza in sé, ma il suo uso sistematico e artificiale. Non il mercato, ma un meccanismo.

È una formula che, a prima vista, sembra ragionevole. Ma appena la si osserva con un minimo di rigore, emergono problemi enormi. Il più importante è questo: quale vantaggio sportivo concreto sarebbe derivato da quel sistema?

Perché il diritto sportivo, se vuole restare diritto e non trasformarsi in una forma di moralismo regolatorio, dovrebbe sanzionare ciò che altera la competizione. Non ciò che semplicemente appare discutibile, aggressivo o contabilmente opportunistico.



Il punto da cui partire:

la plusvalenza non è patologica

Nel calcio professionistico, la plusvalenza non è un’anomalia. È una componente strutturale del sistema.

I calciatori sono attività immateriali il cui valore dipende da una combinazione di fattori - età, durata contrattuale, prospettive tecniche, contesto - che rende impossibile una misurazione oggettiva. Non esiste un listino che consenta di stabilire con certezza quanto “valga” un giocatore.

Questo non è un’opinione: è un dato riconosciuto anche dai principi contabili, dagli IAS agli OIC. Le valutazioni sono, per definizione, opinabili.

Da qui discende un principio fondamentale: la plusvalenza non è mai illecita in sé, a meno che non sia fittizia in senso tecnico, cioè priva di una reale causa economica.

E questo vale indipendentemente dal numero delle operazioni. Una plusvalenza lecita non diventa illecita perché ripetuta dieci volte. E una illecita non diventa lecita perché isolata.



Il nodo non è la plusvalenza, ma il “sistema”

La giustizia sportiva non ha mai sostenuto che “tante plusvalenze fanno illecito”. Ha fatto un’operazione più sottile: ha sostenuto che la ripetizione può essere indizio dell’esistenza di un disegno.

In altre parole, la pluralità non crea l’illecito, ma può servire a provarlo.

È un ragionamento probatorio, non normativo. Formalmente corretto, ma sostanzialmente fragile.

Perché se la valutazione è discrezionale e non misurabile in modo oggettivo, diventa difficile sostenere che la sola ripetizione consenta di dedurre un intento elusivo. Il Codice non vieta di fare molte plusvalenze. Non vieta di attribuire valori elevati a giovani calciatori. Non fissa criteri oggettivi per stabilire quando una valutazione sia “gonfiata”.

Ne deriva una conseguenza logica: se non si può giudicare la singola valutazione, diventa problematico giudicare la somma delle valutazioni.



Il problema del dolo: indizio di che cosa?

Qui si apre il vero punto critico.

Nel diritto, il dolo non è una sensazione. È la volontà di ottenere un risultato illecito.

E allora la domanda diventa inevitabile: quale risultato illecito avrebbe perseguito la Juventus attraverso le plusvalenze?

Se il vantaggio economico è marginale, se non incide sull’iscrizione ai campionati, se non altera in modo determinante i parametri UEFA, se non modifica in modo significativo la struttura economica del club, allora il dolo elusivo diventa difficile da sostenere.

Perché il dolo presuppone un fine, non un’abitudine.

La giustizia sportiva ha individuato questo fine nell’“alterazione della rappresentazione economica complessiva”. Ma perché questo concetto sia giuridicamente rilevante, deve essere materiale, non simbolico.

Ed è proprio qui che il ragionamento si indebolisce.



I numeri: la Juventus non è un’anomalia

L’analisi dei dati rafforza questo dubbio.

Nel periodo 2014–2022, l’incidenza delle plusvalenze sui ricavi della Juventus si attesta mediamente intorno al 14-15%, con un picco del 29%. Numeri significativi, ma tutt’altro che eccezionali. Il confronto con altri club italiani è illuminante: Napoli sopra il 50% in alcune stagioni, Udinese oltre il 90%, Genoa oltre l’80%, Atalanta oltre il 50%, Inter oltre il 30%.

Questo non dimostra che tutto fosse corretto. Ma dimostra una cosa fondamentale: il fenomeno è sistemico, non isolato.

E se è sistemico, la domanda non può più essere “chi fa plusvalenze?”, ma “quali operazioni alterano davvero la competizione?”.



Plusvalenze a specchio:

cosa significano davvero

Una parte del dibattito pubblico è stata semplificata fino a diventare fuorviante: si è sostenuto che la Juventus avrebbe effettuato scambi “senza incassare nulla”.

Dal punto di vista tecnico, è una rappresentazione imprecisa.

Anche nelle operazioni a specchio, i bilanci registrano prezzi di cessione, crediti, debiti, valori attualizzati e ammortamenti. Il punto non è se il denaro entri o meno, ma quando e con quali modalità. Spesso i flussi sono dilazionati e gli effetti distribuiti nel tempo.

Ma soprattutto, è necessario comprendere il loro funzionamento.

In queste operazioni, due società si scambiano calciatori attribuendo valori concordati. Ciascun club registra una plusvalenza sulla cessione e iscrive a bilancio un nuovo diritto pluriennale per il giocatore acquistato, che verrà ammortizzato negli anni successivi.

Questo produce un effetto preciso: il ricavo viene anticipato, mentre il costo viene distribuito nel tempo.

Tuttavia, ciò non genera automaticamente un vantaggio reale. Non si crea necessariamente liquidità immediata, i flussi sono spesso dilazionati e l’effetto positivo iniziale viene compensato da costi futuri.

Dal punto di vista sportivo, poi, l’impatto è spesso nullo o marginale, perché molte operazioni riguardano giovani calciatori senza incidenza sulla prima squadra.

In altri termini, si tratta di operazioni che possono incidere sulla rappresentazione contabile di breve periodo, ma difficilmente producono un vantaggio competitivo diretto.



Il problema del vantaggio competitivo invisibile

Ed è qui che la questione torna al suo punto centrale.

Il diritto sportivo dovrebbe intervenire quando una condotta altera la competizione o è idonea a farlo in modo concreto. Nel caso delle plusvalenze, il vantaggio ipotizzato è indiretto: una migliore rappresentazione contabile potrebbe riflettersi, nel tempo, sulla sostenibilità economica e quindi sulla competitività.

Ma questa è una catena teorica: plusvalenza, miglioramento del bilancio, effetti sugli indicatori, riflessi sulla capacità competitiva.

Una catena possibile, ma non dimostrata.

I dati economici della Juventus non mostrano un vantaggio evidente: ricavi elevati, assenza di debiti scaduti, parametri generalmente rispettati, perdite anche in presenza di plusvalenze rilevanti. Non emerge una situazione in cui le plusvalenze abbiano alterato in modo decisivo la capacità competitiva del club.



Il fattore ignorato: la pandemia

A complicare ulteriormente il quadro c’è un elemento spesso trascurato: il contesto.

La Juventus è tra i pochi club italiani con uno stadio di proprietà e, proprio per questo, è stata tra le più colpite dalla perdita dei ricavi da matchday durante la pandemia. A questo si aggiunge un dato rilevante: il club non ha fatto ricorso in modo significativo a strumenti pubblici come il Decreto Liquidità, scegliendo invece di intervenire con risorse proprie e operazioni di mercato.

Questo quadro trova un riscontro significativo anche nella valutazione del GIP di Torino, Marco Morello, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari nei confronti dei dirigenti della società.

Nel rigettare tale richiesta, il giudice ha evidenziato la drastica riduzione delle plusvalenze nell’esercizio successivo e questo dato escludeva il rischio di reiterazione e suggeriva piuttosto che le operazioni fossero legate a una fase straordinaria, coincidente con l’emergenza Covid.

Pur riconoscendo la presenza di gravi indizi in relazione ad alcune condotte, il giudice ha evidenziato come esse non configurassero un comportamento strutturale destinato a protrarsi nel tempo.

Questo passaggio è decisivo: se le operazioni sono straordinarie e legate a un contesto emergenziale, diventa più difficile sostenere l’esistenza di un sistema stabile e dolosamente orientato all’illecito.



Il ruolo dell’amministratore

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento spesso trascurato: il ruolo dell’amministratore.

Nel diritto societario, gli amministratori sono tenuti a gestire l’impresa con diligenza e ad adottare tutte le misure necessarie per preservarne la continuità. Gli articoli 2392 e 2086 del Codice Civile impongono una gestione attiva, informata e orientata alla salvaguardia dell’equilibrio aziendale.

In particolare, l’art. 2086 richiede di adottare assetti adeguati e di intervenire tempestivamente in presenza di squilibri economico-finanziari.

In un contesto come quello pandemico - caratterizzato da una caduta improvvisa dei ricavi e da un’incertezza senza precedenti - questo si traduce in un obbligo sostanziale: fare tutto il possibile per mantenere in piedi la struttura aziendale.

Alla luce di questo, alcune scelte possono apparire aggressive o discutibili ex post, ma non necessariamente irrazionali o illecite nel momento in cui vengono adottate.



Il rischio di una sanzione etica

Se il vantaggio competitivo non è dimostrabile e il nesso tra condotta e alterazione della competizione resta ipotetico, il rischio è evidente: la sanzione smette di colpire un effetto e inizia a colpire una percezione.

Il diritto sportivo, da strumento di garanzia della competizione, rischia di trasformarsi in uno strumento di valutazione etica della gestione societaria.

Ma un sistema disciplinare non può fondarsi su ciò che “non convince”. Deve fondarsi su ciò che altera concretamente la competizione.

Un’obiezione, a questo punto, è inevitabile. La giustizia sportiva non opera con gli stessi standard probatori del diritto penale o civile: il Codice di Giustizia Sportiva consente di fondare le decisioni anche su elementi indiziari e presuntivi, in ragione dell’esigenza di garantire tempestività e tutela della competizione.

Ma questa elasticità non può tradursi in arbitrarietà, soprattutto quando le sanzioni producono effetti economici rilevanti. Le società di calcio non sono solo soggetti sportivi, ma imprese, e le decisioni disciplinari incidono direttamente su patrimonio, valore economico e sostenibilità. Quanto più l’impatto è significativo, tanto più il fondamento dell’illecito dovrebbe essere ancorato a effetti reali, non soltanto ipotizzati.

Un ulteriore elemento rafforza questo quadro: il Codice di Giustizia Sportiva prevede già una norma specifica per le irregolarità economico‑contabili, l’art. 31.

Questa disposizione non punisce la “scarsa correttezza gestionale” in astratto, ma richiede un nesso concreto tra l’irregolarità e un effetto rilevante sul piano sportivo o regolamentare:


iscrizione ai campionati, rispetto dei parametri federali, adempimento degli obblighi finanziari. L’art. 31, in altre parole, non sanziona la rappresentazione contabile discutibile: sanziona la rappresentazione contabile che produce un effetto materiale sul sistema delle competizioni.

Se il problema fosse stato realmente economico‑contabile, la norma da applicare sarebbe stata questa. Ma nel caso Juventus, questo nesso non emerge: non vi è evidenza che le plusvalenze contestate abbiano inciso sull’iscrizione, sui parametri, sulla continuità aziendale o sulla capacità di adempiere agli obblighi federali.

Ed è proprio qui che si apre il nodo giuridico:


quando la norma speciale non è applicabile perché manca l’effetto richiesto, ricorrere alla clausola generale dell’art. 4 rischia di trasformare un illecito tipizzato in un illecito “per impressione”.


Una sorta di giudizio complessivo sulla gestione, più vicino a una valutazione etica che a un accertamento tecnico. In un sistema disciplinare, però, la clausola generale non può diventare un sostituto delle norme specifiche. Se l’effetto materiale non c’è, l’illecito non può essere ricostruito attraverso una norma di chiusura che, per sua natura, richiede un ancoraggio ancora più solido ai fatti. E anche la presenza di intercettazioni o elementi indiziari non colma questo vuoto: possono suggerire un intento, ma non sostituiscono la prova dell’effetto materiale richiesto dalle norme specifiche.



La domanda finale

La giustizia sportiva ha standard probatori più elastici, sì. Ma questa elasticità riguarda la prova del fatto, non la prova dell’effetto e allora la questione si riduce a una domanda semplice quanto scomoda: se anche si ammette l’esistenza di operazioni aggressive o discutibili, ma non si riesce a dimostrare un vantaggio competitivo concreto, di cosa stiamo parlando?

Perché senza un effetto reale, l’illecito sportivo rischia di poggiare su una costruzione teorica. E quando il nesso tra condotta e vantaggio competitivo diventa così difficile da individuare, il rischio è di trovarsi a discutere non di regolarità della competizione, ma - appunto - del sesso degli angeli.

Con il paradosso che, mentre si dibatte su vantaggi invisibili, resta inevasa la domanda più importante:

quale alterazione concreta del campo di gioco si è davvero verificata?

Se la risposta resta incerta, allora la questione non riguarda solo una società, ma il perimetro stesso del diritto sportivo.

 
 
 

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