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Il ponte sospeso

  • Immagine del redattore: Antonio
    Antonio
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 9 min
La domanda decisiva

Ci sono decisioni che non cambiano un sistema abbattendolo dall’esterno, ma lo trasformano dall’interno, come una pressione lenta che non spezza immediatamente la struttura, ma la costringe a mostrare ciò che fino a quel momento era rimasto nascosto. La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 16 luglio 2026 nelle cause riunite C‑424/24 e C‑425/24 appartiene a questa categoria: non è un terremoto che travolge in un istante la giustizia sportiva italiana, ma un collaudo che obbliga a verificarne la stabilità; non è la demolizione dell’autonomia dello sport, ma l’esame della sua compatibilità con i diritti e le libertà garantiti dall’Unione. Per oltre vent’anni il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale è rimasto sospeso sopra un equilibrio delicato.


Da una parte vi è l’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003 e costruita attorno a regole, procedure e organi propri; dall’altra vi è la giurisdizione dello Stato, alla quale, una volta esauriti i gradi sportivi, è consentito intervenire sulle sanzioni disciplinari soltanto in modo indiretto, accertandone eventualmente l’illegittimità per riconoscere un risarcimento, ma senza poterle sospendere o annullare. È una costruzione che assomiglia a un ponte sospeso: l’autonomia sportiva ne occupa una sponda, la tutela giurisdizionale statale l’altra, mentre la legge n. 280/2003 prova a tenerle unite distribuendo competenze e limiti.


La Corte non ha dichiarato che quel ponte sia già crollato, ma ha imposto di verificarne i pilastri. Ed è dentro questa verifica che si concentra la domanda dalla quale dipende la tenuta dell’intero sistema: il Collegio di Garanzia del CONI è davvero, per composizione, base legislativa, indipendenza, procedura e poteri, una giurisdizione conforme all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta, o è soltanto un organo interno che somiglia a un giudice senza esserlo davvero?


La cornice e il suo significato

La Corte non ha risposto direttamente, perché nel rinvio pregiudiziale non spetta a essa decidere il merito della controversia nazionale. Ha però stabilito il criterio con il quale il TAR dovrà rispondere, trasformando questa domanda nel vero centro della fase processuale che seguirà.


Per comprendere la portata della sentenza bisogna partire dalla funzione del rinvio pregiudiziale. La Corte di giustizia non accerta se i dirigenti coinvolti abbiano commesso l’illecito, non stabilisce se le sanzioni inflitte fossero concretamente proporzionate e non annulla gli atti della giustizia sportiva. Interpreta il diritto dell’Unione e fornisce al giudice nazionale la cornice giuridica vincolante entro la quale la controversia dovrà essere risolta.


Questa distinzione è essenziale anche quando si parla degli effetti della pronuncia. Discendono già dalla sentenza i principi interpretativi fissati dalla Corte: l’autonomia sportiva non può sottrarre le federazioni al rispetto delle libertà europee; una sanzione che impedisce di lavorare negli altri Stati membri costituisce una restrizione; tale restrizione deve essere giustificata e proporzionata; la determinazione della misura deve fondarsi su criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori; deve infine esistere almeno un giudice capace di controllare effettivamente la sanzione, sospenderla e annullarla.


Non discendono invece direttamente dalla pronuncia l’illegittimità delle specifiche inibizioni, la definitiva qualificazione del Collegio di Garanzia come organo non giurisdizionale, la generale disapplicazione della legge n. 280/2003 o l’attribuzione automatica al TAR del potere di annullare ogni sanzione sportiva. Queste conseguenze dipenderanno dagli accertamenti che il giudice nazionale dovrà ancora compiere.


La Corte, dunque, non ha deciso ciò che è accaduto dentro la cornice, ma ha già stabilito come quella cornice debba essere costruita.


Quando la sanzione diventa economia

Il caso nasce dalle inibizioni di ventiquattro mesi inflitte a due ex dirigenti della Juventus, inizialmente limitate all’ambito FIGC, ma accompagnate dalla richiesta di estensione alla UEFA e alla FIFA e successivamente estese a livello mondiale.


È proprio questa dimensione sovranazionale a portare la vicenda nel campo del diritto dell’Unione. Una sanzione che impedisce a una persona di esercitare la propria attività professionale non soltanto in Italia, ma anche negli altri Stati membri, incide sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi.


La Corte utilizza, su questo punto, una formula particolarmente netta: una simile misura non ha semplicemente come conseguenza potenziale, ma come scopo stesso quello di impedire al destinatario l’esercizio dell’attività professionale e, quindi, della sua attività economica. È una frase che pesa come un macigno, perché rivela la natura della sanzione non come effetto collaterale, ma come funzione primaria.


E quando la funzione primaria di una misura è impedire il lavoro, quella misura entra nel cuore del diritto dell’Unione. Non è più sport: è economia. Non è più regolamento interno: è restrizione alla libertà di circolazione. Non è più autonomia: è interferenza con il mercato interno.


L’autonomia che non diventa immunità

Non cambia la conclusione il fatto che la FIGC sia formalmente un’associazione di diritto privato. Le libertà europee vincolano anche gli organismi privati che dispongono del potere di regolare collettivamente il lavoro o la prestazione di servizi di determinate categorie professionali. Se così non fosse, gli ostacoli eliminati dalle norme statali potrebbero essere reintrodotti attraverso le decisioni di soggetti privati dotati di un potere regolatorio sostanziale.



Neppure il riconoscimento nazionale dell’autonomia sportiva può produrre l’effetto di sottrarre le federazioni alle libertà garantite dai Trattati. La Corte chiarisce che, quale che sia il valore attribuito dal diritto interno a tale autonomia, esso non può in alcun caso esimere le associazioni sportive dal rispetto del diritto dell’Unione.


È una formula che taglia come una lama: in alcun caso. Non esistono eccezioni. Non esistono zone franche. Non esistono ordinamenti separati. L’autonomia resta possibile, ma non può trasformarsi in immunità.


La proporzionalità come architettura

La sentenza non nega alle federazioni il potere di adottare regole disciplinari e di infliggere sanzioni. Al contrario, riconosce che un’associazione sportiva possa prevedere misure dirette a garantire l’effettività delle proprie norme e che il rispetto delle regole finanziarie e contabili delle società calcistiche possa perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale: la regolarità delle competizioni.


Le competizioni professionistiche, infatti, non dipendono soltanto dai risultati ottenuti sul campo, ma anche dall’esistenza di un certo equilibrio finanziario e di una parità di opportunità tra le società partecipanti. Dichiarazioni contabili false o operazioni capaci di rappresentare una situazione patrimoniale diversa da quella reale possono incidere sulle risorse disponibili, sul mercato dei calciatori e, in definitiva, sull’equilibrio sportivo. Il riconoscimento di questa finalità legittima, però, non equivale alla convalida delle specifiche sanzioni inflitte.


Significa soltanto che una limitazione delle libertà europee può, in astratto, essere giustificata. Perché sia concretamente ammessa, deve superare l’esame della proporzionalità. L’autore della restrizione deve dimostrare che la misura persegua realmente l’obiettivo invocato, che sia idonea a raggiungerlo in modo coerente e sistematico e che non ecceda quanto necessario. Non sarà quindi sufficiente richiamare genericamente la regolarità delle competizioni: occorrerà dimostrare la coerenza e la necessità del sistema costruito per tutelarla.


La discrezionalità degli organi sportivi non viene eliminata, ma deve essere guidata da parametri conoscibili e verificabili. La misura concreta deve essere spiegabile: deve essere possibile comprendere perché una determinata condotta abbia prodotto proprio quella sanzione, con quella durata e quella intensità.


Il risarcimento che non restituisce la libertà

A questa prima parte della decisione, dedicata alle libertà europee e alla proporzionalità, si affianca il problema della tutela giurisdizionale. Nel sistema italiano il TAR può, dopo l’esaurimento dei gradi sportivi, esaminare incidentalmente la legittimità della sanzione per riconoscere il risarcimento del danno, ma non può sospenderla né annullarla.


La Corte osserva che il risarcimento non è sempre sufficiente a garantire una tutela effettiva. Il denaro può compensare, almeno in parte, le conseguenze economiche di una violazione, ma non restituisce a una persona la possibilità di lavorare mentre la sanzione continua a impedirglielo.


Quando l’atto illegittimo produce ancora effetti, deve esistere un giudice capace di intervenire sull’atto stesso, sospendendolo in via provvisoria e annullandolo quando ne venga accertata l’illegittimità. Il controllo non può limitarsi alla regolarità formale del procedimento, ma deve poter riguardare i fatti, il diritto, la motivazione, i criteri utilizzati per determinare la sanzione e la sua proporzionalità.


Il punto può essere riassunto in termini semplici: il risarcimento misura il danno, ma non restituisce la libertà.


Il TAR come giudice europeo

La Corte non afferma, tuttavia, che il giudice dotato di questi poteri debba essere necessariamente il TAR. Il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giurisdizione e non esclude che un organo appartenente al sistema sportivo possa svolgere una funzione autenticamente giurisdizionale.


È sufficiente che esista almeno un giudice capace di offrire una tutela effettiva. Il sistema italiano potrebbe quindi continuare a riservare alla giustizia sportiva il potere di sospendere e annullare la sanzione, lasciando al TAR la tutela risarcitoria, ma soltanto se almeno l’organo sportivo che decide in ultima istanza possiede realmente tutti i requisiti richiesti dal diritto dell’Unione.


È qui che la sentenza diventa più tagliente: se il Collegio non è una giurisdizione, allora il TAR diventa automaticamente il giudice europeo di ultima istanza, il garante della tutela effettiva, il custode del rispetto del diritto dell’Unione. Non per invasione, ma per necessità. Non per scelta, ma per struttura. Non per volontà politica, ma per logica giuridica.


Il test sul Collegio

Il Collegio di Garanzia dovrà essere valutato sotto diversi profili, che non possono essere separati gli uni dagli altri. Dovrà essere indipendente e imparziale, protetto dalle pressioni esterne e dalle influenze delle organizzazioni sportive; la sua esistenza, composizione e organizzazione dovranno essere precostituite per legge; dovrà esercitare una funzione realmente giurisdizionale e non semplicemente disciplinare; il procedimento dovrà garantire i diritti della difesa e un contraddittorio capace di investire tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi; l’organo dovrà infine disporre di poteri effettivi di controllo, sospensione e annullamento.


Particolarmente delicato è il requisito della precostituzione per legge. La Corte chiarisce che il semplice rinvio della normativa italiana agli statuti e ai regolamenti del CONI e delle federazioni non è, da solo, sufficiente a dimostrare che la composizione, l’organizzazione, il ruolo giurisdizionale e le garanzie procedurali dell’organo siano realmente stabiliti dalla legge e sottratti alla discrezionalità delle stesse organizzazioni sportive.


La Corte non ha dichiarato che il Collegio di Garanzia sia privo di questi requisiti. Ha affidato al TAR il compito di verificarlo. Da qui le due strade possibili. Se almeno l’organo sportivo che decide in ultima istanza supera il test, il sistema può continuare a riservargli la tutela demolitoria, lasciando al TAR quella risarcitoria.


Se, invece, nessun organo sportivo possiede tutte le caratteristiche richieste, il limite imposto al giudice amministrativo non può essere mantenuto e il TAR deve poter assicurare direttamente la tutela piena, sospendendo la sanzione, annullandola e facendone cessare gli effetti.


La clausola generale e la sua gabbia

Il TAR aveva interrogato la Corte anche sulla compatibilità con i principi di legalità, tassatività e determinatezza della clausola generale di lealtà, correttezza e probità prevista dall’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC.


La Corte non ha risposto nel merito, perché ha dichiarato irricevibile questa parte del rinvio per insufficiente motivazione. Non ha quindi stabilito che l’articolo 4 sia sufficientemente determinato, ma non ne ha neppure dichiarato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione.


E tuttavia, pur non toccando direttamente la norma, la Corte ha costruito attorno alla sua applicazione una gabbia giuridica che ne trasforma radicalmente il funzionamento. Una clausola generale può operare soltanto se la sua applicazione concreta è guidata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori; se consente una valutazione individualizzata della condotta; se la discrezionalità dell’organo disciplinare è controllabile da un giudice indipendente; se la motivazione è comprensibile e verificabile; se la proporzionalità è dimostrata dall’autore della sanzione. Sono condizioni che l’articolo 4, da solo, non garantisce.


Sono condizioni che non esistono nella prassi disciplinare FIGC. Sono condizioni che il TAR dovrà verificare. La Corte non ha giudicato l’articolo 4, ma ha giudicato il mondo nel quale l’articolo 4 opera. E quel mondo, dopo la sentenza, non è più lo stesso.


Che cosa non possiamo ancora affermare

Dalla sentenza non possiamo concludere automaticamente che:

●     le sanzioni siano già state dichiarate illegittime;

●     il Collegio di Garanzia sia già stato dichiarato privo di indipendenza o non qualificabile come giurisdizione;

●     il TAR abbia acquisito in ogni caso il potere generale di annullare tutte le sanzioni sportive;

●     l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva sia stato dichiarato indeterminato;

●     la legge n. 280/2003 sia stata integralmente disapplicata;

●     tutte le precedenti decisioni della giustizia sportiva siano automaticamente rimesse in discussione.

Sono tutte questioni che richiedono ulteriori accertamenti e passaggi applicativi da parte dei giudici nazionali.


Che cosa invece è ormai acquisito

Possiamo considerare acquisiti questi principi:

●     l’autonomia sportiva non è una zona franca rispetto al diritto dell’Unione;

●     una sanzione sportiva che impedisce di lavorare negli altri Stati membri limita le libertà europee;

●     la limitazione deve perseguire un obiettivo legittimo ed essere proporzionata;

●     spetta all’autore della restrizione dimostrarne la giustificazione e la proporzionalità;

●     la misura della sanzione deve dipendere da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori;

●     il controllo deve poter riguardare fatti, diritto, motivazione e proporzionalità;

●     il solo risarcimento non basta quando la violazione continua a produrre effetti;

●     deve esistere almeno un giudice capace di sospendere e annullare la sanzione;

●     un organo sportivo può svolgere quel ruolo soltanto se è una vera giurisdizione conforme al diritto europeo;

●     il semplice rinvio legislativo agli statuti e ai regolamenti sportivi non basta, da solo, a soddisfare il requisito della precostituzione per legge;

●     se nessun organo sportivo supera il test, il giudice statale deve poter offrire la tutela piena.


La fine dell’immunità

La sentenza non segna la fine formale dell’autonomia della giustizia sportiva, ma la piccona vistosamente. Segna la fine dell’idea che l’autonomia possa coincidere con l’immunità dal diritto dell’Unione. Lo sport conserva il diritto di organizzarsi, di stabilire regole e di sanzionare le violazioni, ma quando quelle decisioni incidono sul lavoro, sull’attività economica e sulla libertà professionale delle persone, deve accettare il controllo dello Stato di diritto.


La regolarità delle competizioni può giustificare una limitazione, ma non può giustificare l’assenza di proporzionalità, la mancanza di criteri conoscibili o l’impossibilità di rivolgersi a un giudice dotato di poteri effettivi.


La Corte non ha stabilito se il ponte sia già crollato. Ha indicato il peso che deve sostenere, i requisiti che devono possedere i suoi pilastri e il collaudo al quale devono essere sottoposti. Ora spetta al TAR effettuare quella verifica. E dopo questa sentenza, comunque vada, non sarà più sufficiente chiamarlo giustizia perché lo sia davvero.


 
 
 
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