Il collaudo del ponte
- Antonio

- 3 giorni fa
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La sentenza ha chiuso la cornice, non il caso.
La sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea non ha risolto direttamente la controversia Agnelli-Arrivabene, ma ha cambiato il terreno sul quale il TAR dovrà risolverla.
La Corte non ha stabilito se le inibizioni fossero legittime, non ha deciso se il Collegio di Garanzia del CONI sia davvero un giudice e non ha attribuito automaticamente al TAR il potere di annullare tutte le sanzioni sportive. Ha però fissato una cornice giuridica vincolante: da questo momento il giudice italiano sa quali domande deve porsi e quali condizioni il sistema sportivo deve rispettare.
Il fascicolo torna quindi al TAR Lazio, ma non torna nello stesso luogo dal quale era partito. Prima del rinvio, il giudice amministrativo si trovava davanti alla legge n. 280/2003, interpretata nel senso che il potere di sospendere o cancellare una sanzione disciplinare spettasse soltanto agli organi sportivi, mentre al TAR restava la possibilità di riconoscere un risarcimento.
Dopo la sentenza europea, quella costruzione non può più essere semplicemente data per buona. Deve essere verificata.
La tesi centrale del nuovo passaggio può essere formulata così:
“la sentenza non fa decadere automaticamente nessun organo e non annulla ancora nessuna sanzione. Fa però qualcosa di più profondo: trasforma in questioni giuridicamente verificabili ciò che, fino a ieri, veniva dato per acquisito — l’indipendenza dei giudici sportivi, la legittimità delle modalità di nomina, la proporzionalità delle sanzioni e la sufficienza della tutela interna”
Il ponte non è ancora crollato, ma non può più essere considerato sicuro soltanto perché è rimasto in piedi per vent’anni. Ora deve essere collaudato.
Due collaudi diversi
Molte letture della sentenza si sono concentrate su una sola domanda: il Collegio di Garanzia del CONI può essere considerato un vero giudice secondo il diritto dell’Unione?
È una domanda decisiva, ma non è l’unica.
Il TAR dovrà compiere almeno due verifiche distinte.
La prima riguarda il giudice: dovrà stabilire se, all’interno della giustizia sportiva, esista già almeno un organo capace di offrire una tutela paragonabile a quella di un tribunale vero e proprio.
La seconda riguarda la sanzione: dovrà verificare se le inibizioni imposte ai due dirigenti rispettino le libertà europee, siano state determinate attraverso criteri comprensibili e risultino proporzionate.
I due controlli sono collegati, ma rispondono a domande diverse.
Il primo serve soprattutto a stabilire chi possa intervenire sulla sanzione e con quali poteri.
Il secondo serve invece a stabilire se quella sanzione sia legittima.
Per capire la differenza, si può usare un esempio semplice. Se il Collegio di Garanzia venisse riconosciuto come un vero giudice, il TAR potrebbe concludere di non avere il potere di cancellare la sanzione. Ciò non significherebbe, però, che la sanzione sia automaticamente legittima: il TAR dovrebbe comunque valutarla per decidere l’eventuale domanda di risarcimento.
Se, invece, il Collegio non superasse il test europeo, il TAR dovrebbe poter non soltanto accertare l’illegittimità della sanzione, ma anche intervenire direttamente su di essa e annullarla.
Il controllo sul Collegio decide quindi la forma della tutela; il controllo sulla sanzione decide se quella tutela debba essere concessa.
Il primo collaudo: il Collegio è davvero un giudice?
La Corte non ha dichiarato illegittimi gli organi della giustizia sportiva italiana e non ha già stabilito che il Collegio di Garanzia sia privo della natura di giudice. Ha indicato una serie di requisiti e ha affidato al TAR il compito di verificare se siano effettivamente rispettati.
Il Collegio dovrà essere esaminato nella sua intera struttura: la fonte che lo istituisce, il modo in cui vengono scelti i componenti, la durata del loro incarico, le garanzie contro eventuali rimozioni, le incompatibilità, le regole del procedimento e i poteri esercitabili sulle decisioni sportive.
Non basterà constatare che ne facciano parte magistrati, professori universitari o professionisti di alto livello. La qualità personale dei componenti è importante, ma non sostituisce le garanzie istituzionali.
Un giudice, infatti, non deve soltanto essere personalmente corretto e competente: deve trovarsi in una posizione che lo renda realmente indipendente da chi nomina, organizza o finanzia il sistema nel quale opera. Deve inoltre apparire indipendente agli occhi delle parti, perché anche il dubbio ragionevole che possa subire pressioni indebolisce la fiducia nella giustizia.
La questione delle nomine sarà quindi centrale, ma non potrà essere ridotta alla frase: “i giudici sono nominati dal CONI” o “dalla FIGC”. Il TAR dovrà guardare tutto il meccanismo.
Dovrà chiedersi:
chi seleziona i candidati;
chi li nomina;
con quali maggioranze;
per quanto tempo restano in carica;
se l’incarico è rinnovabile;
in quali casi possono essere rimossi;
chi decide sulla loro eventuale rimozione;
quali rapporti esistono tra chi nomina e le federazioni sottoposte al controllo.
Una nomina proveniente da un organismo sportivo non è stata dichiarata automaticamente illegittima dalla Corte. Il problema è capire se le regole che la circondano siano sufficienti a proteggere il giudice dalle pressioni e a renderlo indipendente anche da chi lo ha scelto.
Che cosa significa “precostituito per legge”
Il requisito forse più difficile da superare è quello della precostituzione per legge.
L’espressione può sembrare tecnica, ma il concetto è semplice: le caratteristiche essenziali del giudice devono essere stabilite in anticipo da una legge, e non possono essere lasciate alla libera decisione delle stesse organizzazioni che potrebbero poi essere sottoposte al suo controllo.
La legge dovrebbe quindi definire almeno gli elementi fondamentali dell’organo: perché esiste, come è composto, come vengono scelti i membri, quali garanzie possiedono, quali funzioni esercita e quale procedimento deve seguire.
La Corte ha chiarito che non basta una norma statale che dica semplicemente: “Per queste controversie bisogna rivolgersi agli organi previsti dagli statuti e dai regolamenti sportivi”.
Un rinvio così generale lascia infatti alle organizzazioni sportive il potere di stabilire molti degli elementi essenziali del giudice. È come se la legge dicesse che una controversia deve essere decisa da un tribunale, ma lasciasse a una delle parti la possibilità di determinarne struttura, composizione e regole.
La Corte non ha concluso che il Collegio di Garanzia non sia precostituito per legge. Il TAR dovrà verificare se altre norme pubbliche completino la disciplina oppure se le fonti sportive abbiano ricevuto un riconoscimento normativo sufficiente.
Ha però escluso che il semplice richiamo agli statuti e ai regolamenti possa bastare da solo.
Un giudice di nome o un giudice nei fatti?
Il TAR dovrà poi capire se il Collegio eserciti davvero una funzione giurisdizionale.
Non ogni organo che decide un ricorso è necessariamente un giudice. Anche un’autorità amministrativa o un organo interno a un’associazione possono risolvere controversie, senza per questo offrire tutte le garanzie di un tribunale.
Il nome, quindi, non basta. Non basta chiamare una struttura “giustizia sportiva”, così come non basta definire i suoi componenti “giudici”.
Occorre guardare ciò che l’organo può realmente fare.
Può esaminare adeguatamente i fatti?
Può controllare il ragionamento giuridico della decisione?
Può verificare come sia stata determinata la sanzione?
Può valutarne la proporzionalità?
Può annullarla?
Può sospenderla quando sia necessario evitare che produca tutti i suoi effetti prima della conclusione del giudizio?
Deve inoltre essere garantito un vero contraddittorio. Ciò significa che la persona coinvolta deve poter conoscere e contestare gli elementi utilizzati contro di lei, discutere le questioni decisive e avere una possibilità reale di incidere sull’esito del procedimento.
Non è sufficiente poter depositare una memoria o partecipare formalmente a un’udienza. La difesa deve poter affrontare tutti i punti di fatto e di diritto dai quali dipende la decisione.
Anche la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale sarà un elemento da considerare. Il fatto che il Collegio non abbia mai effettuato un rinvio non dimostra, da solo, che non possa essere un giudice europeo. La domanda corretta è l’opposta: se possiede davvero tutti i requisiti di una giurisdizione, dovrebbe allora poter dialogare con la Corte quando una questione europea risulti decisiva.
Nella prossima puntata ci addentreremo in un altro collaudo: quello della sanzione.



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