Il collaudo del ponte
- Antonio

- 1 ora fa
- Tempo di lettura: 6 min
I poteri dei TAR e cosa invece è già deciso
Dei due scorsi articoli abbiamo visto quali sono i due compiti a casa che la Corte Europea ha lasciato al TAR. Il primo riguarda il giudice: dovrà stabilire se, all’interno della giustizia sportiva, esista già almeno un organo capace di offrire una tutela paragonabile a quella di un tribunale vero e proprio. Il secondo riguarda la sanzione: dovrà verificare se le inibizioni imposte ai due dirigenti rispettino le libertà europee, siano state determinate attraverso criteri comprensibili e risultino proporzionate.
Dall’esito del controllo sul Collegio dipenderanno i poteri che il TAR potrà esercitare.
Se il Collegio supera il test
Se almeno uno degli organi sportivi viene riconosciuto come un vero giudice, indipendente e capace di sospendere e annullare la sanzione, il modello italiano potrebbe continuare a reggere.
Il TAR potrebbe allora restare privo del potere di cancellare direttamente la sanzione, perché quella forma di tutela sarebbe già stata disponibile dentro la giustizia sportiva.
Questo non significherebbe, però, che il TAR debba ignorare il merito.
Per decidere sulla richiesta di risarcimento dovrebbe comunque verificare se la sanzione fosse illegittima. Potrebbe quindi concludere, per esempio: “Non posso cancellarla, ma posso accertare che fosse sproporzionata e riconoscere il danno”.
Se il Collegio non supera il test
Se nessun organo sportivo possiede tutti i requisiti richiesti dalla Corte, il limite della legge n. 280/2003 non potrebbe impedire al TAR di garantire una tutela piena.
In questo scenario il giudice amministrativo dovrebbe poter dire: “Poiché nessun giudice sportivo ha avuto il potere e le garanzie necessarie per proteggere realmente il ricorrente, posso intervenire direttamente sulla sanzione, sospenderla e annullarla”.
Il TAR non cancellerebbe formalmente la legge n. 280/2003 dall’ordinamento. Smetterebbe di applicarla nella parte incompatibile con il diritto europeo nel caso concreto.
La norma resterebbe scritta, ma non potrebbe essere utilizzata per impedire la tutela richiesta dall’Unione.
Che cosa può cambiare già oggi
Non tutto deve attendere la futura sentenza del TAR.
Alcuni principi sono già vincolanti e dovrebbero modificare fin da subito il modo in cui vengono istruiti e decisi i procedimenti sportivi.
Una federazione che infligga una sanzione capace di incidere sul lavoro non dovrebbe più limitarsi a richiamare genericamente la regolarità delle competizioni o una clausola generale.
Dovrebbe spiegare:
● quale interesse concreto vuole proteggere;
● quali fatti considera provati;
● quali criteri utilizza;
● perché sceglie proprio quella sanzione;
● perché la durata non sia eccessiva;
● come abbia tenuto conto della posizione individuale.
Anche le decisioni degli organi sportivi dovrebbero essere motivate in modo da consentire un controllo reale. Il giudice che esamina la sanzione deve poter ricostruire il percorso che ha portato dalla condotta alla pena.
È come una formula matematica: non basta indicare il risultato finale; bisogna mostrare i passaggi.
La FIGC e il CONI possono inoltre iniziare subito a rivedere le regole sulle nomine, sulla durata degli incarichi, sulla rimozione, sulle incompatibilità e sui poteri degli organi giudicanti. Non devono attendere che il TAR dichiari il sistema insufficiente per rafforzarne le garanzie.
La Procura federale non scompare
Nel dibattito pubblico è comparsa anche l’affermazione secondo cui, dopo la sentenza, “decadrebbe” la figura del Procuratore federale.
È una conclusione troppo avanzata.
La Corte ha richiesto indipendenza e imparzialità al giudice, cioè all’organo che decide la controversia. Il Procuratore federale non è il giudice: è l’organo che indaga, formula l’accusa e promuove il procedimento disciplinare.
In termini semplici, è più vicino alla funzione del pubblico ministero che a quella del tribunale.
Non deve essere neutrale tra accusa e difesa nello stesso modo in cui deve esserlo il giudice, perché il suo compito è sostenere l’accusa. Deve però agire con autonomia, rispettare le regole e rimanere chiaramente separato da chi decide.
La sentenza non elimina la necessità di un organo che indaghi sulle violazioni. In qualsiasi sistema disciplinare qualcuno deve raccogliere gli elementi, contestare i fatti e chiedere una sanzione.
Il vero problema è un altro: la struttura deve garantire che chi accusa non controlli chi giudica e che gli organi giudicanti non dipendano, neppure indirettamente, dalla funzione requirente o dagli stessi organi politici federali.
La domanda corretta non è quindi: “Il Procuratore federale decade?”.
È piuttosto:
Le modalità di nomina e i rapporti tra Procura, federazione e giudici assicurano una separazione credibile tra chi indaga, chi accusa e chi decide?
La risposta potrebbe richiedere una riforma, ma non comporta automaticamente la scomparsa della Procura.
Come scegliere i giudici
La sentenza non impone un unico sistema di nomina. Non dice che i giudici sportivi debbano essere scelti mediante un concorso pubblico, sorteggiati oppure nominati da un’autorità statale.
Chiede però che il risultato finale sia un organo realmente indipendente e che i suoi elementi essenziali siano stabiliti in anticipo dalla legge.
Una procedura di selezione pubblica e trasparente può rafforzare l’indipendenza. Lo stesso può fare un mandato lungo e non rinnovabile, perché il giudice non deve preoccuparsi di ottenere una seconda nomina da chi lo ha scelto.
Anche limiti molto rigorosi alla rimozione rappresentano una garanzia. Se il componente può essere sostituito facilmente, potrebbe sentirsi esposto alle aspettative dell’organizzazione che controlla l’incarico.
La presenza di una commissione di garanzia può essere utile, ma occorre verificare chi nomini quella commissione e quanto essa sia realmente separata dagli organi politici sportivi.
L’elevata qualificazione professionale dei componenti resta un elemento positivo, ma da sola non basta. Un ottimo magistrato inserito in una struttura priva di adeguate garanzie istituzionali non trasforma automaticamente quella struttura in una giurisdizione europea.
La roadmap: che cosa accadrà adesso
Il percorso concreto si svilupperà attraverso diverse tappe.
1. Ripresa dei giudizi davanti al TAR Lazio
Dopo la risposta della Corte, i procedimenti sospesi riprenderanno. Il TAR dovrà applicare i principi europei ai ricorsi di Agnelli e Arrivabene.
Per farlo dovrà esaminare non soltanto le decisioni disciplinari, ma anche tutte le regole che disciplinano gli organi sportivi: legge n. 280/2003, Statuto e regolamenti del CONI, Statuto FIGC, Codici di giustizia sportiva, procedure di selezione, durata degli incarichi e poteri esercitabili.
2. Verifica del Collegio di Garanzia
Il TAR dovrà stabilire se il Collegio, o eventualmente un altro organo intervenuto nel procedimento, possieda tutti i requisiti richiesti dalla Corte.
La verifica riguarderà indipendenza, imparzialità, base legislativa, procedimento, contraddittorio e poteri effettivi.
3. Individuazione dei poteri del TAR
Se il sistema sportivo contiene già un vero giudice, il TAR potrebbe restare limitato alla tutela risarcitoria.
Se non lo contiene, dovrà poter garantire direttamente annullamento e, quando ancora utile, sospensione.
4. Esame della sanzione
Il TAR dovrà poi valutare le inibizioni alla luce degli articoli 45 e 56 TFUE.
Dovrà controllare l’obiettivo perseguito, la coerenza del sistema, i criteri utilizzati e la proporzionalità della durata.
Questa verifica resta necessaria in entrambi gli scenari: cambia la conseguenza che il giudice potrà trarne.
5. Possibile appello al Consiglio di Stato
La decisione del TAR potrà essere impugnata. Il Consiglio di Stato sarà quindi probabilmente chiamato a controllare il modo in cui i criteri europei sono stati applicati.
6. Eventuale nuovo rinvio alla Corte di giustizia
Se emergeranno questioni europee nuove e più specifiche, il TAR o il Consiglio di Stato potrebbero rivolgersi nuovamente alla CGUE.
Non avrebbe senso ripetere domande già risolte, ma potrebbero sorgere dubbi, per esempio, sul significato concreto della precostituzione per legge o sull’ampiezza del controllo che un giudice sportivo deve esercitare.
7. Possibile intervento del legislatore
Nel frattempo il Parlamento potrebbe modificare la legge n. 280/2003 e rafforzare la base normativa del Collegio.
Gli organismi sportivi potrebbero rivedere i propri codici, i criteri sanzionatori, le modalità di nomina e il rapporto tra Procura e giudici.
Una riforma sarebbe particolarmente importante per il futuro, ma non potrebbe far finta che le eventuali carenze del passato non siano mai esistite.
Il collaudo è già iniziato
La Corte di giustizia non ha consegnato al TAR un risultato già scritto. Gli ha consegnato un metodo.
Il giudice dovrà verificare se il sistema contenga già una vera giurisdizione, controllare la legittimità sostanziale della sanzione e stabilire quale forma di tutela possa riconoscere.
Nel frattempo, la giustizia sportiva non può limitarsi ad aspettare.
La proporzionalità, la trasparenza dei criteri, il diritto di difesa e l’effettività del controllo non sono indicazioni facoltative che diventeranno importanti soltanto dopo la decisione del TAR. Sono già parte della cornice vincolante fissata dalla Corte.
La sentenza non fa decadere la Procura federale, non annulla automaticamente le nomine e non ordina formalmente l’immediata riscrittura dell’articolo 4. Rende però ciascuno di questi aspetti parte di una struttura che deve essere spiegata, giustificata e controllata.
Il ponte non è ancora stato dichiarato inagibile.
Ma, per la prima volta, non sarà la stessa struttura a certificare da sola la propria stabilità.
Ora il collaudo spetta a un giudice.



Commenti