Il collaudo del ponte
- Antonio

- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
La parte della sanzione.
Abbiamo visto nella puntata precedente come la sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea non ha risolto direttamente la controversia Agnelli-Arrivabene, ma ha cambiato il terreno sul quale il TAR dovrà risolverla.
La Corte non ha stabilito se le inibizioni fossero legittime, non ha deciso se il Collegio di Garanzia del CONI sia davvero un giudice e non ha attribuito automaticamente al TAR il potere di annullare tutte le sanzioni sportive. Ha però fissato una cornice giuridica vincolante: da questo momento il giudice italiano sa quali domande deve porsi e quali condizioni il sistema sportivo deve rispettare.
Se nel primo collaudo il TAR dovrà stabilire se, all’interno della giustizia sportiva, esista già almeno un organo capace di offrire una tutela paragonabile a quella di un tribunale vero e proprio, il secondo riguarda direttamente la sanzione, la “scusa” con cui Agnelli e Arrivabene hanno potuto portare la questione davanti alla Corte Europea. In questo caso il TAR dovrà verificare se le inibizioni imposte ai due dirigenti rispettino le libertà europee, siano state determinate attraverso criteri comprensibili e risultino proporzionate.
Il secondo collaudo: la sanzione
La Corte ha riconosciuto che il rispetto delle regole finanziarie e contabili delle società calcistiche può perseguire un obiettivo legittimo: proteggere la regolarità delle competizioni.
È un punto importante, perché significa che una federazione può sanzionare comportamenti contabili capaci di alterare l’equilibrio finanziario e sportivo tra le società.
Ma un fine legittimo non rende automaticamente legittima qualsiasi sanzione adottata in suo nome.
Per fare un esempio, la sicurezza stradale è certamente un fine legittimo. Questo non significa che qualsiasi pena stabilita per una violazione del codice della strada sarebbe automaticamente proporzionata. Occorrerebbe comunque valutare la gravità della condotta e il rapporto tra il fatto e la sanzione.
Lo stesso vale nel caso sportivo.
Non basta affermare che i bilanci corretti sono importanti per la regolarità del campionato. Bisogna spiegare perché il comportamento contestato giustificasse proprio un’inibizione di ventiquattro mesi e non una sanzione diversa.
La Corte chiede che il sistema disciplinare persegua l’obiettivo dichiarato in modo coerente e sistematico. Il TAR dovrà quindi verificare se condotte simili vengano trattate secondo criteri riconoscibili, se le diverse sanzioni formino un sistema razionale e se la risposta disciplinare non dipenda da scelte imprevedibili.
Dovrà inoltre controllare che la misura sia determinata attraverso criteri:
● trasparenti, quindi conoscibili;
● oggettivi, quindi non dipendenti da valutazioni puramente arbitrarie;
● non discriminatori, quindi applicati allo stesso modo a situazioni paragonabili.
Quei criteri dovranno permettere di considerare la natura del comportamento, la sua durata, la sua gravità e la posizione individuale della persona sanzionata.
L’onere di dimostrare che la restrizione sia giustificata e proporzionata grava su chi l’ha adottata. In termini semplici, non dovrebbe essere il dirigente a dover provare perché ventiquattro mesi siano eccessivi; dovrebbe essere la federazione a spiegare perché proprio quella durata fosse necessaria.
La Corte non ha quindi consegnato al TAR una sanzione già convalidata. Gli ha consegnato il metro con il quale dovrà misurarla.
Che cosa succede all’articolo 4?
Una delle domande più importanti riguarda l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, che impone il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità.
La Corte non ha dichiarato questa norma illegittima o troppo vaga. La specifica domanda sulla legalità, tassatività e determinatezza è stata dichiarata irricevibile, perché il TAR non aveva spiegato in modo sufficiente il collegamento con le norme europee richiamate.
Non possiamo quindi affermare che la FIGC sia obbligata, per effetto diretto della sentenza, a cancellare o riscrivere immediatamente l’articolo 4.
Ma non possiamo neppure concludere che tutto possa continuare come prima.
La Corte ha imposto condizioni molto rigide all’applicazione concreta delle sanzioni. Una clausola generale come quella di lealtà, correttezza e probità può continuare a esistere, ma non dovrebbe più essere utilizzata come una formula capace di giustificare qualsiasi contestazione e qualsiasi sanzione.
Non dovrebbe bastare scrivere: “Hai violato il principio di lealtà”.
Bisognerebbe spiegare:
● quale comportamento concreto integri la violazione;
● quale dovere sia stato infranto;
● quanto sia grave la condotta;
● quali criteri siano stati usati per determinare la sanzione;
● perché proprio quella misura sia necessaria e proporzionata.
La sentenza, dunque, non ordina formalmente la riscrittura dell’articolo 4. Nel breve periodo fornisce soprattutto al TAR e agli organi sportivi la cornice entro la quale applicarlo.
Sul piano sistemico, tuttavia, la pressione verso una riforma è evidente.
La FIGC potrebbe mantenere una clausola generale, ma accompagnarla con fattispecie più precise, criteri di gravità e fasce sanzionatorie riconoscibili. Oppure potrebbe riscriverla, limitandone l’ampiezza e tipizzando maggiormente le condotte.
La Corte non ha abbattuto l’articolo 4. Ha reso molto più difficile usarlo come una scatola vuota da riempire caso per caso.



Commenti