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IL CASTELLO DI SABBIA - 2

  • Immagine del redattore: Antonio
    Antonio
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 6 min
Vent'anni di giustizia sportiva davanti alla Corte d'Europa - 1° puntata: Cosa è e cosa fa la Corte Europea

Ci siamo: uno dei momenti che stiamo aspettando da più tempo sta per arrivare: il 16 luglio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si pronuncerà sulla domanda pregiudiziale che riguarda il ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sulle sanzioni personali ricevute nella vicenda “plusvalenze” della giustizia sportiva italiana. Quella che sta per arrivare non è l’unica decisione europea che tocca ex dirigenti della Juventus: tra i tifosi ricorre spesso anche il nome della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), da cui si attende da tempo una pronuncia sul ricorso presentato da Giraudo.


Le citiamo insieme non a caso anche se le due corti si occupano di cose diverse. Lo facciamo perché con buona probabilità queste due decisioni, pur nascendo da casi diversi, finiranno per intrecciarsi. La pronuncia ormai calendarizzata alla CGUE potrebbe infatti fornire alla CEDU gli elementi necessari per procedere nel suo giudizio: se la CGUE dovesse infatti sentenziare che il sistema sportivo italiano è incompatibile con il diritto UE, la CEDU avrà un parametro molto più forte per valutare la sua materia specifica, quella delle violazione dei diritti individuali.


E la domanda che molti juventini si fanno ormai la conosciamo: cosa succederà davvero dopo queste due pronunce? E soprattutto: possono avere effetti anche sulla Juventus?


Per capire quali scenari potrebbero aprirsi dopo la sentenza della CGUE, serve un percorso ordinato, che comincia con questa prima puntata e che vi accompagnerà fino alla vigilia della sentenza. Cominciamo quindi dalla prima tappa: che cos’è la Corte Europea e cosa giudica. È un passaggio necessario per sciogliere alcuni dubbi che stanno già circolando, insieme a qualche preoccupazione.

Cosa è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)

La Corte di Giustizia, uno dei due organi che compongono la CGUE, è il massimo organo giudiziario dell’Unione Europea per quanto riguarda l’interpretazione del diritto UE. Il suo compito – ed è fondamentale tenerlo a mente – non è giudicare i fatti di un caso né stabilire chi abbia torto o ragione.


La CGUE, attraverso i suoi due organi, fa due cose: interpreta il diritto dell’Unione Europea e controlla che Stati e istituzioni rispettino i Trattati. È, in sostanza, il “custode” del diritto europeo, la bussola che orienta i giudici nazionali quando una norma interna rischia di allontanarsi dai principi dell’Unione. Per questo motivo la CGUE interviene solo quando viene sollevato un dubbio sull’applicazione di una legge nazionale o sulla sua compatibilità con i principi del diritto europeo.


La CGUE quindi non entra mai nel merito di come un caso nazionale sia stato giudicato, ma chiarisce come vada interpretata la norma europea rilevante o – come nel caso del ricorso Agnelli‑Arrivabene – se una norma emanata da uno Stato membro sia conforme ai principi cardine del diritto europeo. Il giudizio finale resta sempre al tribunale nazionale che ha chiamato in causa la Corte, che applicherà l’interpretazione fornita dalla Corte.

Il rinvio pregiudiziale: il meccanismo del caso Agnelli–Arrivabene

A proposito del “caso Agnelli‑Arrivabene” si sente spesso citare il termine “pronuncia pregiudiziale”. Cosa significa concretamente?

Agnelli e Arrivabene non hanno presentato un ricorso diretto alla CGUE perché non è procedibile in maniera diretta da un cittadino (a meno che non sia in opposizione verso un organo europeo), ma per arrivarci è necessario passare da un giudice nazionale. Nel giugno 2024 hanno quindi presentato – ciascuno per proprio conto – un ricorso al TAR del Lazio per impugnare le decisioni della Corte Federale FIGC che nel 2023 li aveva sanzionati con l’inibizione a seguito delle vicende sulle plusvalenze. Nel ricorso hanno chiesto un risarcimento, l’annullamento dell’atto sanzionatorio e, soprattutto, che fosse valutata la legittimità del sistema – la giustizia sportiva italiana – in cui quella sanzione è stata prodotta. L’obiettivo era chiaro: far stabilire alla massima corte europea se quel sistema – e quindi la sanzione – fosse compatibile con il perimetro della giustizia europea, che ogni Stato membro è tenuto a rispettare.


La loro richiesta di annullamento era volutamente provocatoria: sapevano perfettamente che si sarebbe infranta contro l’orientamento della giurisprudenza sportiva italiana, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di annullare questo tipo di atti. È il cuore dell’autonomia sportiva - ed è infatti uno dei punti pregiudiziali sollevati - sancito dal D.lgs 280/2003, la norma che ha definito i pilastri della giustizia sportiva: chi subisce una sanzione disciplinare può chiedere ad un tribunale terzo solo un risarcimento, non l’annullamento della sanzione.


Perché “provocatoria”? Perché proprio dopo il rimbalzo su quel muro hanno giocato il loro jolly: chiedere al TAR di verificare se la norma italiana che gli impediva di chiedere l’annullamento al Tribunale amministrativo fosse compatibile con il diritto europeo. Il TAR, non avendo gli strumenti per rispondere autonomamente sul punto, ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi.


In sintesi: il TAR ha sospeso la causa, ha inviato le tre domande pregiudiziali alla CGUE, la Corte risponderà il 16 luglio e il TAR riprenderà il procedimento applicando quella risposta.

Ed è qui che va chiarito un punto essenziale: la CGUE non dà sanzioni, non assolve, non condanna, non decide sul caso Juventus. Come in un gioco di scatole cinesi, la Corte riceve una domanda, interpreta la norma europea e il tribunale nazionale (in questo caso il TAR) che ha posto la domanda, riprende il caso che aveva messo in sospensione emettendo la sua sentenza applicando l’interpretazione ricevuta dalla Corte Europea.


Perché allora, stiamo facendo tanto clamore? Non perché la questione tocchi - indirettamente - l’ex presidente della Juventus. Ma perché la pronuncia della CGUE non riguarda il caso specifico (che è solo stato “scusa” per portare la questione davanti alla Corte europea), ma l’intero sistema. La domanda a cui la CGUE dovrà rispondere è: la giustizia sportiva italiana, così come costruita dal 2003, è compatibile con i principi del diritto europeo? Una risposta negativa renderebbe la normativa italiana sulla giustizia sportiva incompatibile con il diritto UE, con effetti potenzialmente dirompenti su tutti gli atti adottati dal 2003 in poi.


In altre parole, la sentenza potrebbe certificare che la giustizia sportiva italiana ha operato in un quadro non conforme ai principi che il diritto europeo impone a ogni Stato membro.

E quindi ha pienamente ragione chi dice che la CGUE non “riapre direttamente i processi sportivi”. Ma, e qui si apre uno scenario molto interessante, una pronuncia che ha come argomento il sistema, può aprire alla possibilità di contestare tutto ciò che quel sistema - nel nostro caso la giustizia sportiva - ha prodotto dal 2003 ad oggi, aprendo così alla possibilità di colpire gli atti amministrativi sportivi che hanno prodotto effetti lesivi in violazione del diritto UE.

Tempi della procedura e un dato molto importante

Senza addentrarci troppo nei tecnicismi, una pronuncia CGUE segue un percorso abbastanza standard. La Corte riceve la domanda di pronuncia e le memorie scritte delle parti del giudizio nazionale (in questo caso i due ricorsi, accorpati, di Agnelli e Arrivabene, e la posizione FIGC‑CONI). La cancelleria notifica la domanda al convenuto, che ha due mesi per presentare una controreplica; nel frattempo anche il ricorrente può replicare, e il convenuto può rispondere nuovamente.


Nella fase successiva si tiene l’udienza pubblica, in cui gli avvocati vengono ascoltati dai giudici, e poi arriva il momento del parere dell’Avvocato Generale. Se il caso solleva questioni di diritto non ancora affrontate, la Corte affida la causa all’Avvocato Generale perché studi il dossier e presenti un parere scritto. Nel caso Agnelli‑Arrivabene, il compito è stato affidato a Dean Spielmann, le cui conclusioni sono state illustrate e pubblicate il 18 dicembre 2025. Avremo modo nelle prossime puntate di approfondire il suo pensiero, perché pur non vincolanti per la Corte, le sue conclusioni possono essere molto indicative per quello che succederà il 16 luglio, quando si svolgerà l’ultima fase, quella della sentenza.

Un’obiezione comune: “Eh, ma basta fare pressione sulla Corte…”

Lo abbiamo già letto in alcuni commenti: “Eh, ma basta fare pressione sulla Corte… sappiamo come vanno certe cose”. Il timore, alla luce di ciò che a volte accade a livello nazionale, è comprensibile. Ma la CGUE non funziona così.


La Corte valuta la legittimità della norma da cui è scaturito il caso “detonatore”. Ciò che decide diventa giurisprudenza valida per tutta l’Unione Europea. Diventa il parametro a cui tutte le leggi degli Stati membri devono riferirsi. Una sua pronuncia ha valore per 27 Stati, crea precedenti anche per sé stessa, vincola tutti i futuri giudizi nazionali su quella materia. Nel caso specifico, la sentenza sul caso Agnelli‑Arrivabene chiarirà quali limiti il diritto europeo impone alla costruzione di un sistema di giustizia sportiva per ogni stato europeo.


Quindi la Corte non può “accomodare” un singolo caso senza alterare l’intero sistema giuridico europeo: una deviazione ad hoc diventerebbe immediatamente una regola generale. Per questo è irrealistico pensare a pressioni “di sistema” o “di italiche emozioni” (semicit.).


La CGUE, lo ribadiamo ancora, non decide sul calcio, non decide su Agnelli‑Arrivabene o sulla Juve: decide sulla coerenza del diritto europeo e quindi sull'applicabilità di leggi e sistemi.


Appuntamento alla prossima puntata in cui approfondiremo in maniera più precisa la differenza con CEDU e quali potrebbero essere le implicazioni della sentenza CGUE anche per quella attesa pronuncia.

 
 
 

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